Ordinanze e Sentenze
Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza del 28.11.2022 – Affidamento di fatto – Rilevanza Da un debito di € 73.476,34 ad un credito di € 42.348,61 con un differenziale di € 115.824,95 a favore del correntista
Con decisione del 28.11.2022, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell’opposizione spiegata dalla società correntista e dai fideiussori, tutti patrocinati dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare € 73.476,34 ed ha ricalcolato un saldo creditore in favore della correntista di € 42.348,61.
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Tribunale di Rovigo Sentenza del 08.11.2022 – Carenza di prova della titolarità del diritto Revoca di un decreto ingiuntivo di € 278.782,18
Tribunale di Rovigo Sentenza del 08.11.2022 – Carenza di prova della titolarità del diritto Revoca di un decreto ingiuntivo di € 278.782,18
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Corte D’App. di BO Sent. del 06.10.2022 - Revoca integrale del D.I. di € 75.000,00 – Mancato assolvimento dell’onere probatorio e illegittima remissione remissione in termini – Mancata produzione estratti conto – Mancata produzione della fideiussione
La Corte D’Appello di Bologna in accoglimento dell’atto di gravame presentato dalla società correntista e dai due fideiussori, tutti assistiti dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 75.000,00 emesso dal Tribunale di Ravenna.
Con il primo motivo di appello, è stata rilevata l’inammissibilità della produzione tardiva degli estratti conto e quindi l’erroneità del provvedimento con cui il Tribunale di Ravenna concedeva la remissione in termini.
Difatti, quando la convenuta opposta depositava istanza di remissione in termini per la produzione della seconda memoria istruttoria, in realtà non erano ancora decorsi i termini perentori, motivo per il quale avrebbe potuto rimediare al precedente errore nel deposito.
Risultando tardiva la produzione della seconda memoria con i relativi estratti conto allegati, la Corte D’Appello ha ritenuto che la domanda di pagamento fosse sfornita di prova, non essendo a tal fine sufficiente il certificato ex art. 50 TUB.
La Corte D’Appello ha altresì accolto il secondo motivo inerente la mancata produzione del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente il solo deposito dell’aumento di massimale.
In ragione di ciò, è stata accolta l’eccezione di decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia della fideiussione.
In riforma quindi della Sentenza di primo grado, sia la società che i fideiussori sono stati completamente esdebitati dall’ingiunzione di € 75.000,00.
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Corte D’Appello di Bologna Sentenza del 06.10.2022 - Revoca integrale del decreto ingiuntivo per mancata produzione della serie completa degli estratti conto
Con decisione del 06.10.2022, la Corte D’Appello di Bologna, in accoglimento del gravame spiegato dal fideiussore patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare la somma di € 77.469,00.
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Nullità della fideiussione di € 1.012.500,00 – Rilevabilità per la prima volta in sede di appello della nullità della fideiussione per utilizzo del modello ABI – Decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. – Corte D’Appello di AN Sent. del 27.09.2022
Nel caso deciso dalla Corte D’Appello di Ancona il fideiussore si era visto rigettare, in primo grado, l’opposizione a decreto ingiuntivo (spiegata da altro avvocato) che lo vedeva debitore dell’ingente somma di € 1.012.500,00.
Si rivolgeva, quindi, all’ Avv. Alessio Orsini, il quale spiegava appello rilevando per la prima volta la nullità della fideiussione poiché conforme al modello ABI dichiarato lesivo della concorrenza.
In accoglimento del gravame, la Corte D’Appello ha ritenuto la nullità parziale della fideiussione omnibus ed in particolare la nullità della deroga al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.
Il fideiussore quindi si è visto esdebitato totalmente rispetto all’ingiunzione di € 1.012.500,00.
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Corte D’Appello di Ancona del 12.07.2022 – Fideiussione parzialmente nulla – Revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 609.720,78
A seguito di appello spiegato con il patrocinio dell’Avv. Alessio Orsini, la Corte D’Appello di Ancona ha integralmente riformato la Sentenza di primo grado ed in “totale accoglimento” ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione e revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 609.720,78.
In primo grado i due fideiussori (assistiti da altro difensore) si erano visti rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo mentre, in grado di appello, la Corte in “totale accoglimento” dell’appello spiegato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha ritenuto che quelle prestate fossero delle mere fideiussioni e non dei contratti autonomi di garanzia e che la Banca avesse agito oltre il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.
A tal proposito, l’Avv. Orsini, ha rilevato come le fideiussioni prestate fossero corrispondenti al modello ABI dichiarato lesivo della concorrenza dall’Antitrust e dalla Banca D’Italia e quindi le 3 clausole abusive, di sopravvivenza, reviviscenza e deroga al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. dovessero dichiararsi nulle.
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