Come cancellare le segnalazioni
in Centrale dei Rischi
E' possibile ottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi quando questa risulta illegittima.
Accedere di nuovo al credito è possibile
I privilegi in favore delle banche sono tantissimi ed a mio giudizio illegittimi.
Tra di essi, emergono con tutta la loro negativa pervasività, quelli inerenti l’art. 50 del d.lgs. n.385/93 (T.U.B.) che rende estremamente semplice e celere il rilascio di Decreti Ingiuntivi e quelli connessi alla segnalazione alla Centrale Rischi.
Difatti, in base all’art. 50 T.U.B. è sufficiente la mera attestazione di veridicità e liquidità del credito effettuata da un funzionario bancario, affinché il Giudice adito conceda Decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.
Perciò, qualora i presunti crediti vantati dagli Istituti di Credito, fossero effettivamente non esatti, ad esempio per la mancata scrematura degli interessi anatocistici o fossero addirittura il frutto di interessi d’usura, oppure se fossero fatti lievitare dai prodotti cd. “derivati” o ancora, da investimenti spazzatura, il presunto debitore sarebbe costretto ad incardinare un lunghissimo ordinario processo di cognizione, al fine di far valere le proprie ragioni.
Nelle more del procedimento le Banche possono agevolmente aggredire e mettere all’asta l’intero patrimonio della vittima.
E’ necessario ricordare, sul punto, che il decreto ingiuntivo è inamovibile fino a sentenza passata in giudicato.
Quanto esposto, consente di comprendere la posizione di ingiustificato vantaggio che si concede alle Banche, rispetto all’interlocutore più debole e, già solo per tale ragione, più meritevole di tutele.
Ulteriore discrezionale mezzo di supremazia e di abuso concesso alle Banche è rappresentato dalla segnalazione alla Centrale Rischi, che esse adoperano come formidabile “ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA”.
Dette segnalazioni ed anche la mera minaccia di esse, costituiscono efficace mezzo di pressione/estorsione, mediante il quale le Banche ed i Banchieri assoggettano i propri clienti ai loro dictat soverchianti. Codesto Istituto, unilaterale e discrezionale che non trae origine da norme di legge, utilizzato in maniera strumentale, provoca l’esclusione del soggetto o dell’impresa segnalata dal mondo del credito legale.
Anni ed anni di irregolarità da parte dei Banchieri hanno portato alla recente crisi finanziaria e dei mercati. Più che di irregolarità, è corretto parlare di crimini, in danno dell’intera economia del Paese.
Ciò precisato, è necessario reagire con gli strumenti posti in essere dalle leggi e dalla giurisprudenza. Di seguito si riportano alcuni provvedimenti favorevoli ottenuti dall’Avv. Orsini. Tribunale di Roma – ordinanza del 22.02.2021 di cancellazione illegittima segnalazione a sofferenza in centrale dei rischi della Banca d’Italia- cancellazione (clicca qui).
Tra di essi, emergono con tutta la loro negativa pervasività, quelli inerenti l’art. 50 del d.lgs. n.385/93 (T.U.B.) che rende estremamente semplice e celere il rilascio di Decreti Ingiuntivi e quelli connessi alla segnalazione alla Centrale Rischi.
Difatti, in base all’art. 50 T.U.B. è sufficiente la mera attestazione di veridicità e liquidità del credito effettuata da un funzionario bancario, affinché il Giudice adito conceda Decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.
Perciò, qualora i presunti crediti vantati dagli Istituti di Credito, fossero effettivamente non esatti, ad esempio per la mancata scrematura degli interessi anatocistici o fossero addirittura il frutto di interessi d’usura, oppure se fossero fatti lievitare dai prodotti cd. “derivati” o ancora, da investimenti spazzatura, il presunto debitore sarebbe costretto ad incardinare un lunghissimo ordinario processo di cognizione, al fine di far valere le proprie ragioni.
Nelle more del procedimento le Banche possono agevolmente aggredire e mettere all’asta l’intero patrimonio della vittima.
E’ necessario ricordare, sul punto, che il decreto ingiuntivo è inamovibile fino a sentenza passata in giudicato.
Quanto esposto, consente di comprendere la posizione di ingiustificato vantaggio che si concede alle Banche, rispetto all’interlocutore più debole e, già solo per tale ragione, più meritevole di tutele.
Ulteriore discrezionale mezzo di supremazia e di abuso concesso alle Banche è rappresentato dalla segnalazione alla Centrale Rischi, che esse adoperano come formidabile “ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA”.
Dette segnalazioni ed anche la mera minaccia di esse, costituiscono efficace mezzo di pressione/estorsione, mediante il quale le Banche ed i Banchieri assoggettano i propri clienti ai loro dictat soverchianti. Codesto Istituto, unilaterale e discrezionale che non trae origine da norme di legge, utilizzato in maniera strumentale, provoca l’esclusione del soggetto o dell’impresa segnalata dal mondo del credito legale.
Anni ed anni di irregolarità da parte dei Banchieri hanno portato alla recente crisi finanziaria e dei mercati. Più che di irregolarità, è corretto parlare di crimini, in danno dell’intera economia del Paese.
Ciò precisato, è necessario reagire con gli strumenti posti in essere dalle leggi e dalla giurisprudenza. Di seguito si riportano alcuni provvedimenti favorevoli ottenuti dall’Avv. Orsini. Tribunale di Roma – ordinanza del 22.02.2021 di cancellazione illegittima segnalazione a sofferenza in centrale dei rischi della Banca d’Italia- cancellazione (clicca qui).
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