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Ordinanze e Sentenze

Corte D’Appello di Genova 20.04.2024 – Nullità fideiussione – Mancanza contratto di affidamento nullità interessi entro fido – Indeterminatezza della c.m.s. – Mancata pattuizione delle C.I.V.

La Corte D’Appello di Genova, ha accolto l’appello spiegato con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, enunciando importanti principi sia in materia di conto corrente che di fideiussione.

Con riferimento al rapporto di conto corrente, ha accolto il gravame nella parte in cui è stato contestato che il rapporto di conto corrente dovesse essere ricostruito con i tassi sostitutivi BOT, in quanto, seppure fosse pacifica la concessione di un affidamento di € 35.000,00, non era stato disciplinato il relativo tasso d’interesse.

Difatti, in atti venne depositato anche il contratto di apertura del conto che, però, disciplinava il mero “tasso per lo scoperto” e non quello per il fido.

Accolta anche l’eccezione di illegittimità della clausola disciplinante la c.m.s. che ne indicava solo la misura percentuale, “senza alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata ed alla sua periodicità” e anche quella di illegittima applicazione delle commissioni di istruttoria veloce, poiché non previste in contratto.

Per ciò che poi attiene alla fideiussione, la Corte D’Appello ha correttamente rilevato come il contratto oggetto di giudizio contenesse gli articoli n. 2, 4 e 6 del modello ABI dichiarato illegittimo con provvedimento dell’Antitrust e della Banca D’Italia del 02.05.2005.

In ragione di ciò, la Corte ha osservato che le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all’art. 1957 dovessero essere dichiarate nulle, così come stabilito dalla Sentenza delle SSUU del 30.12.2021, n.41994. Precisa, inoltre, che “La nullità parziale del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo”.

Nel caso di specie, in ragione della nullità della clausola di deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c. ne discende “l’accoglibilità del motivo di impugnazione proposto” e quindi la decadenza della Banca dal proporre la domanda di pagamento nei confronti del fideiussore, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di decadenza.

All’esito del giudizio, il debitore principale si è visto ridurre l’importo ingiunto, da € 55.650,06, alla minor somma di € 18.976,07, mentre il fideiussore è stato totalmente esdebitato in ragione della decadenza maturata.

 

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Corte Suprema di Cassazione ordinanza 14.02.2024 – Conto anticipi mancata produzione del contratto – Esclusione di tutte le competenze addebitate sul conto principale – Da un debito di € 204.724,94 ad un credito di € 11.772,50

Il correntista, assistito dall’Avv. Alessio Orsini per tutti e 3 i gradi di giudizio, è risultato vittorioso anche innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, a cui la Banca si era rivolta dopo che, sia il giudice di primo grado che, quello di appello, avevano ritenuto fondati i motivi avanzati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, la vicenda trae origine da una ingiunzione che la Banca aveva notificato al proprio correntista per una somma di € 204.724,94 che, dopo il primo grado, veniva ridotta ad € 18.117,01 ed in seguito all’appello spiegato dalla Banca - ove veniva spiegato appello incidentale dal correntista – l’esposizione debitoria veniva azzerata, risultando invece un credito a favore dell’utente bancario di € 11.772,50,

Una volta giunti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, quest’ultima ha confermato le ragioni del correntista, ribadendo come “la mancata produzione del contratto anticipi impedisce la determinazione degli interessi nel medesimo stabiliti e l’individuazione delle commissioni e spese, come già rilevato dal c.t.u. in primo grado”.

 

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Tribunale di Ascoli Piceno sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 18.12.2023 – Bilanciamento di interessi

Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel decidere in ordine alla domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concesso in favore di una società di cartolarizzazione che agiva per un credito bancario, ha ritenuto che, “in un’ottica di bilanciamento di interessi”, a fronte delle garanzie reali già in possesso della ingiungete, potesse essere concessa la misura richiesta dalla opponente.

Quest’ultima, infatti, patrocinata dall’ Avv. Alessio Orsini, all’esito del giudizio potrebbe vedersi completamente esdebitata in ragione della rilevata nullità della fideiussione.

 

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Tribunale di Imperia Sentenza del 29.11.2023 – Improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare – carenza di titolarità del diritto

Il Tribunale di Imperia ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice dell’esecuzione aveva disposto l’improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare e la cancellazione del pignoramento.

Il giudizio in questione si è svolto in seguito all’opposizione spiegata da una società di cartolarizzazione che era intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare, dichiarata improcedibile e quindi estinta dal Giudice dell’esecuzione.

Il motivo di tale improcedibilità venne ravvisato nel fatto che la società di cartolarizzazione, intervenuta quale asserita cessionaria del credito della Banca procedente, non aveva dimostrato l’acquisto del credito.

A tal proposito, sia il Giudice dell’esecuzione che quello del merito, hanno ritenuto inidonea la produzione della Gazzetta Ufficiale, in quanto “gli elementi volti ad identificare i rapporti creditizi ceduti, per la loro ampiezza/indeterminatezza/indeterminabilità, non consentono di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione ovvero l’inclusione fra questi del contratto di mutuo”.

Oltre a ciò, gli esecutati avevano prodotto, per il tramite del proprio difensore, Avv. Alessio Orsini, delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale ove si dava atto della cessione da parte della medesima Banca ad altre società di cartolarizzazione, ove venivano utilizzati analoghi criteri descrittivi.

In ragione di ciò, “Senza la possibilità di vedere i rispettivi contratti di cessione, è impossibile comprendere se gli asseriti crediti siano stati effettivamente ceduti e a chi. I criteri identificativi risultano, infatti, del tutto sovrapponibili, mutando solamente l’arco temporale in cui sono sorti, ovvero dal 1979 al 2021 per la … 4 e dal 1984 al 2019 per la … 3, con l’effetto che anche la cessione pregressa a BUONCONSIGLIO 3 potrebbe in ipotesi ricomprendere il mutuo GONELLA del 2.8.2005 oggetto di contesa”.

Ed ancora, non è stato ritenuto idoneo un “contratto di cessione dei crediti dalla dante causa Banca di … non integrale, privo di sottoscrizione e di data certa opponibile ex art. 2704 cc e non conforme all’originale. Non conformità tempestivamente eccepita dall’allora opponente, oggi opposta, che faceva apparire l’atto al più come un documento di formazione unilaterale della creditrice, inidoneo ad integrare il termini specifici il contenuto della cessione in blocco e «con essa ad assolvere alla prova inequivoca della sua incorporazione» (ord. GE), ossia che «la cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa» (ord. GE; Trib. Ferrara 21.03.2022)”.

Infine, ha altresì’ ritenuto inidonea la dichiarazione di cessione in quanto, “la dichiarazione di cessione della cedente, come già osservato, in assenza di ulteriori elementi probatori, assenti nella specie, non è idonea a sostituire il deposito dell’atto di cessione”.

 

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Tribunale di Rovigo usura soggettiva – rinvio a giudizio del 10.10.2023

Il Tribunale di Rovigo ha recentemente disposto il rinvio a giudizio di un rappresentante di un istituto bancario per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 644 co. 3 del codice penale, inerente l’ipotesi di usura c.d. soggettiva.

Tale fattispecie, viene definita dal codice nel seguente modo. “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Nel caso di specie, è stato appurato come la Banca avesse applicato tassi superiori a quelli medi del periodo, ovvero “sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, ovvero all’opera di mediazione, pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche in cui verteva la ditta individuale”.

 

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Corte d’Appello di Ancona Sentenza non def. 29.09.2023 – Nullità fideiussione consumatore – Nullità della deroga ai termini di decadenza ex art. 1957 c.c. – Anatocismo mancata indicazione del tasso effettivo creditore

La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento dell’appello spiegato con il patrocinio del’ Avv. Alessio Orsini, ha disposto la nullità della clausola di deroga del termine di decadenza dell’art. 1957 c.c.

Ha ritenuto, infatti, che tale clausola fosse da ritenersi vessatoria, come stabilito dal più recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, il che ha comportato, nel caso di specie, la decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore consumatore.

Nella medesima Sentenza, la Corte D’Appello ha ritenuto illegittimo l’anatocismo in quanto il contratto di conto corrente non ha previsto una differenziazione del tasso effettivo creditore rispetto al TAN.

In ossequio quindi al recente indirizzo di legittimità (Cass. 4321/2022), ha quindi disposto il ricalcolo del conto corrente al netto dell’illegittimo anatocismo.

 

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