Ordinanze e Sentenze
Tribunale di Ascoli Piceno 12.02.2021 Ordinanza di Rigetto di Concessione della Provvisoria Esecuzione
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in un procedimento monitorio, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione proposta da una finanziaria in quanto, da un sommario esame, ha trovato che l’opposizione era fondata su prova scritta e che il prestito era già stato onorato
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Tribunale di Rimini ordinanza 02.02.2021 sospensione titolo esecutivo (mutuo)
Il Tribunale di Rimini, a fronte delle numerose contestazioni spiegate in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. che, “potenzialmente appaiono idonee a paralizzare l’efficacia del titolo medesimo”, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del mutuo.
In particolare, ha segnalato come, la mancata produzione del titolo esecutivo, ossia del mutuo, ricada quale conseguenza negativa a sfavore del precettante, in questo caso della Banca.
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Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza n. 64 del 28.01.2021 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo € 1.460.646,11 – Decadenza fideiussioni specifiche
Il presente caso concerne l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso e notificato a 4 fideiussori di una società di capitali, con cui veniva intimato il pagamento di € 1.460.646,11.
Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo ha espresso importanti principi a presidio dei fideiussori.
In particolare, ha dichiarato come, a fronte dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., “L’unica istanza utile astrattamente ad impedire la decadenza coincide con il ricorso monitorio depositato del 25 ottobre 2018”, non valendo quindi a tal fine la semplice diffida di pagamento.
Altro importante principio recepito in Sentenza, è quello per cui, “E’ infondata la tesi di parte opposta secondo cui non vi è la necessità dell’istanza ex art. 1957 c.c. in quanto il contratto concluso è qualificabile come contratto autonomo di garanzia (sulla applicabilità dell’art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia in caso di espressa pattuizione, Cassazione n. 2762/2015; sulla sufficienza, in tal caso, della richiesta stragiudiziale Cassazione n. 22346/2017)”.
Inoltre, stante l’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale, la stessa non può essere qualificata come contratto autonomo di garanzia.
Infine, “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cassazione n. 16825/2016)”
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Tribunale di Ascoli Piceno ordinanza 26.01.2021 - Sospeso Titolo Esecutivo (mutuo) per superamento limite finanziabilità
Nell’ambito di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 co. 1 C.p.c. promossa dal fideiussore di una società, il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 26.01.2021, emessa in sede cautelare, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nel caso di specie un mutuo fondiario, ritenendo fondata l’eccezione inerente il superamento del limite di finanziabilità. In particolare, l’eccezione venne dedotta sulla scorta del valore di stima effettuata nell’ambito della procedura esecutiva a carico della debitrice principale.
Il Tribunale, richiama e condivide il più recente orientamento di legittimità, in base al quale “il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali”.
In ragione di ciò e del fatto che, “indipendentemente dalle conseguenze che vorranno farsi derivare dal mancato rispetto della norma di cui all’art. 38 TUB (nullità ovvero conversione del mutuo), nel caso di specie, la pretesa esecutiva del creditore risulterebbe comunque viziata dall’omessa notifica del titolo posto a fondamento della esecuzione in forza della deroga prevista dall’art. 41 TUB”, è stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
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Tribunale di Treviso – ordinanza del 15.01.2021 – Nullità fideiussione – Sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
L’ordinanza in commento, emessa in un giudizio patrocinato dall’ Avv. Alessio Orsini, ha ribadito importanti principi a presidio degli interessi del fideiussore.
Premesso che, “in merito all’applicazione della normativa antitrust ex art. 2, l. n. 287/1990, è giuridicamente corretta l’affermazione secondo cui l’illiceità dell’intesa anti-concorrenziale (c.d. a monte) determina la nullità – totale o parziale, a seconda delle circostanze concrete – dei contratti attuativi c.d. a valle”, nel caso di specie, “l’istanza di sospensione è fondata quanto meno sotto il profilo della decadenza ex art. 1957 cc”.
Difatti, “sul presupposto della nullità della clausola relativa alla rinuncia ai termini ex art. 1957 cc, in quanto riproduttiva dell’art. 6 dello schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus a garanzia delle operazioni bancarie”, è stato ritenuto che, “il creditore ha l’onere di tutelare le sue ragioni esclusivamente in sede giudiziale”.
Ed allora, è ben chiaro che, “il termine ‘istanza’ si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (per tutte, Cass. n. 1724/2016)”.
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Tribunale di Padova ordinanza del 18.10.2020 - Mutuo a S.A.L. condizionato inidoneità a costituire titolo esecutivo. Tribunale di Padova ordinanza del G.E. del 16.11.2020
Il caso esaminato dal Tribunale di Padova riguarda una opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. ove, in via preliminare, è stato chiesto di accertare l’inidoneità dei mutui a costituire titoli esecutivi.
Senza attendere la decisione in merito all’istanza cautelare, la Banca aveva notificato atto di pignoramento, incardinando la relativa procedura esecutiva.
Sennonché, all’esito della sopradetta opposizione, il Tribunale ha rilevato come “L’erogazione della maggior parte dei finanziamenti pattuiti, pertanto, non è stata contestuale alla stipula del contratto di mutuo condizionato essendo anzi stata prevista come incerta nell’ an, nel quantum e nella data dell’erogazione ed essendo poi stata fortemente ridimensionata con gli “atti modificativi e ricognitivi””.
In ragione di ciò, disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva dei due mutui. A seguito del deposito di tale ordinanza nel giudizio esecutivo, anche il Giudice dell’ Esecuzione, con ordinanza del 16.11.2020, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva.
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