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Tribunale di Vicenza – Sentenza del 06.10.2021 – Banca condannata per lite temeraria, per aver agito in sede monitoria e resistito nel giudizio di opposizione con colpa grave.

A fronte dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca, la verifica va effettuata sul saldo ricalcolato a seguito dell'espunzione degli addebiti illegittimi in ottemperanza a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza del 19 maggio 2020, n. 9141.

Anche nel caso in cui il rapporto bancario sia garantito da contratto autonomo di garanzia, non può ritenersi che quest'ultimo sia completamente slegato dal rapporto principale.

Quando la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta, il garante può dedurre le eccezioni di merito spettanti all' obbligato principale.

Ai fini della valutazione della responsabilità aggrava ex art. 96 c.p.c. va considerato fatto notorio, a maggior ragione per un operatore professionale come una Banca, che i contratti con clausole c.d. "uso piazza" non siano validi e che la mancanza della serie completa degli estratti conto comporti l'applicazione della regola del c.d. "saldo zero" a favore del correntista, il che rende evidente come la Banca abbia agito in monitorio non osservando quella normale prudenza che, al contrario, avrebbe dovuto osservare e che abbia aggravato la posizione degli opponenti con la segnalazione a Centrale Rischi della società e l'ipoteca giudiziale iscritta contro i fideiussori, per un debito che si è rivelato palesemente insussistente.

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